Giovedì 18 luglio prossimo a Cassino ci sarà l'udienza preliminare del processo che vede imputati, con l'accusa di diffamazione nei confronti di Roberto Calderoli, Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci in quanto autori del volume Svastica verde – uscito due anni e mezzo fa per gli Editori Riuniti. Si proprio quel Calderoli che da dell'orango a una donna di colore, nonchè ministro della Repubblica, e si giustifica dicendo di aver scherzato. Da parte nostra massima solidarietà a Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci. Fuori i razzisti dal parlamento e dalle piazze.
Walter Peruzzi e Gianluca
Paciucci sono indagati per il reato di diffamazione (art.595 c.3
c.p.) perché sulla copertina del libro “Svastica Verde: il lato
oscuro del va’ pensiero leghista”, e a fianco di una sintesi
dei contenuti (eversione, xenofobia, razzismo ma anche affarismo e
ingordigia di potere. Antologia tratta dall’unico partito del
nostro paese in costante ascesa) figura l’immagine di Roberto
Calderoli. La diffamazione si concretizzerebbe, secondo l’accusa,
nell’associazione tra titolo e occhiello della copertina e la
fotografia del senatore leghista.
Ma a parte l’assurdità
di imputare agli autori una scelta, come quella della copertina,
notoriamente attribuibile alla casa editrice, che viceversa non è
neppure citata, risulta difficile considerare reato la semplice
sintesi del credo leghista, tra cui le campagne contro
l’affermazione, la celebrazione della supremazia del popolo padano
e il conseguente atteggiamento discriminatorio nei confronti di chi è
“diverso”. I contenuti riassunti nel titolo e nell’occhiello
non sono riferite con tutta evidenza alla persona del senatore
Calderoli, ma al partito politico Lega Nord. Tali giudizi rientrano
nell’esercizio del diritto di critica politica, che consiste nella
libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche
lesivi della reputazione (Cass. Civile sez III n. 6973 del 22
marzo 2007).
Più precisamente, poi,
in tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza ha
affermato (Cass. Pen. sez. V, 28 ottobre 2010 n. 44938) che “la
critica politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva,
ha per sua natura carattere congetturale che non può per sua
definizione pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Il limite
immanente all’esercizio del diritto di critica è essenzialmente
quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso
costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed
arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale”.
Sul punto si è
pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, ribadendo la legittimità
dell’utilizzo di un “linguaggio colorito e pungente, purché non
lesivo dell’integrità morale del soggetto”(Cass. S.U. sent.
690/2010). E appare evidente come questi parametri siano stati
rispettati dagli autori.
E’ sconcertante
in conclusione che mentre Calderoli e altri dirigenti della Lega Nord
non vengono processati e sanzionati per la costante attività di
incitamento all’odio razziale, vengano processati per diffamazione
chi documenta tale incitamento con puntuali citazioni – come fa
Svastica verde – lo denuncia e lo critica.